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Art.12 - Estinzione

  1. In caso di estinzione dell’Ufficio Pio per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto alla Compagnia di San Paolo, della quale l’Ufficio Pio è Ente strumentale, in conformità al disposto dell’art. 10, 1° comma, lett. f del D.lgs. n. 460 del 4/12/1997.