Art.10 - Collegio dei revisori
- Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da un supplente nominati dalla Compagnia di San Paolo, che all’atto della nomina indica quale dei membri effettivi ha funzioni di Presidente del Collegio.
- Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e scade con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del triennio; i suoi membri possono essere riconfermati per due volte.
- Il Collegio dei Revisori esercita i poteri e le funzioni previsti dall’art. 2403 del Codice Civile.
- Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo stabilito tenendo conto degli onorari minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti.






