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Art.10 - Collegio dei revisori

  1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da un supplente nominati dalla Compagnia di San Paolo, che all’atto della nomina indica quale dei membri effettivi ha funzioni di Presidente del Collegio.
  2. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e scade con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del triennio; i suoi membri possono essere riconfermati per due volte.
  3. Il Collegio dei Revisori esercita i poteri e le funzioni previsti dall’art. 2403 del Codice Civile.
  4. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo stabilito tenendo conto degli onorari minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti.